A partire dal 1 gennaio 2019 sono aumentati del 10% gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008.  Il decreto si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° gennaio 2019.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’10% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Dal 1° luglio 2018 le sanzioni del D. Lgs. n. 81/2008 erano già state maggiorate dell’1,9%.

Quindi nel giro di pochi mesi le sanzioni sono state aumentate dell’11,9%. Vediamo alcuni esempi:

  • la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ora comporta per il datore di lavoro l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
  • la mancata redazione del documento di valutazione del rischio comporta per il datore di lavoro l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
  • la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute del lavoro comporta per il datore di lavoro l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.