Prevenzione antincendiÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017 il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” che stabilisce le nuove norme tecniche da applicare alle autorimesse di superficie coperta complessiva superiore a 300 m².

Il decreto si applica alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2017, ovvero per quelle di nuova realizzazione indicate al numero 75 dell’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2”.

Il nuovo decreto si applica alle specifiche attività in alternativa alle norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al Decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.

Quindi il vecchio decreto non è abrogato, ma si aggiunge al nuovo codice di prevenzione incendi come alternativa alle regole tecniche verticali tutt’ora in vigore.

Di seguito è possibile scaricare il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2017:

Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2017